Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza
Il Fondo nazionale per l’infanzia e l’adolescenza è finalizzato alla realizzazione di interventi progettuali che favoriscano la promozione dei diritti, la qualità della vita, lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione dell'infanzia e dell'adolescenza, privilegiando l'ambiente ad esse più confacente, ovvero la famiglia naturale, adottiva o affidataria.
Gli interventi cui le risorse del Fondo sono destinate si propongono, inoltre, di prevenire e contrastare ogni forma di violenza, esclusione sociale e condizioni di povertà economica, relazionale ed educativa. Le disposizioni si ispirano ai principi della Convenzione ONU del 1989 sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, ratificata dall’Italia con la l. 27 maggio 1991, n. 176.
La legge n. 285, del 1997, prevedeva, originariamente, che il 70% del Fondo venisse destinato alle regioni ed alle province autonome, mentre il restante 30%, in ragione delle caratteristiche territoriali e sulla base di determinati criteri individuati dalla legge stessa, venisse attribuito ai quindici Comuni cosiddetti “riservatari”, individuati dalla norma.
Alla luce di sopravvenuti interventi legislativi, dal 2000 l’intero ammontare del Fondo è destinato esclusivamente ai comuni riservatari indicati dall’articolo 1 della legge n. 285 del 1997: Bari, Bologna, Brindisi, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma, Taranto, Torino, Venezia.
Attraverso le risorse del Fondo i comuni riservatari realizzano progetti che perseguono le seguenti finalità:
- realizzazione di servizi di preparazione e di sostegno alla relazione genitore-figli, di contrasto della povertà e della violenza, nonché di misure alternative al ricovero dei minori in istituti educativo-assistenziali, tenuto conto altresì della condizione dei minori stranieri;
- innovazione e sperimentazione di servizi socio-educativi per la prima infanzia;
- attivazione di servizi ricreativi ed educativi per il tempo libero, anche nei periodi di sospensione delle attività didattiche;
- promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, per l'esercizio dei diritti civili fondamentali, per il miglioramento della fruizione dell'ambiente urbano e naturale da parte dei minori, per lo sviluppo del benessere e della qualità della vita dei minori, per la valorizzazione, nel rispetto di ogni diversità, delle caratteristiche di genere, culturali ed etniche;
- sostegno economico e attivazione di servizi a favore delle famiglie naturali o affidatarie che abbiano al loro interno uno o più minori con disabilità al fine di migliorare la qualità del gruppo-famiglia ed evitare qualunque forma di emarginazione e di istituzionalizzazione.